L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la propria guida che fornisce molti chiarimenti e casi pratici riguardanti le detrazioni fiscali al 110% su Ecobonus e Sisma-bonus.
Super-bonus 110%. Prime indicazioni operative.
In attesa dei decreti attuativi che definiranno nel dettaglio le modalità operative di fruizione del Super-bonus 110%, sono stati approvati diversi emendamenti che hanno modificato l’articolo 119 del Decreto Rilancio, che regola gli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico.
Gli interventi trainanti – Una delle modifiche apportate riguarda i limiti di spesa degli interventi c.d. “trainanti”, i quali sono stati variati in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. In particolare, la detrazione nella misura del 110% è applicabile per le spese sostenute al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Con tale modifica il problema dell’unico proprietario possessore delle unità immobiliare che compongono l’edificio dovrebbe essere superato.
L’asseverazione – Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Inoltre, per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Con le modifiche apportate, l’asseverazione può essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Bonus baby-sitter e centri estivi.
A chi spettano
I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia spettano,
nel periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, alle seguenti categorie di lavoratori.
Bonus fino a 1.200 euro
Spettano a:
• dipendenti del settore privato;
• lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS
• lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.
Bonus fino a 2.000 euro
Spettano a:
• lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle
categorie dei medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari.
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare. Pertanto, in
presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i
figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.
I bonus spettano per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età. Il limite d’età è
considerato alla data del 5 marzo 2020 e non si non si applica in riferimento ai figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale.
Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli
affidi preadottivi).
Come presentare la domanda
La domanda di bonus può essere presentata
• sul portale dell’Istituto www.inps.it accedendo al servizio dedicato;
• con il contact center integrato dell’NPS
• utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati (fino alla cessazione dello stato di
emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica).
Per presentare la domanda, il lavoratore deve autenticarsi ai servizi INPS con una delle
seguenti credenziali:
· PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
·Carta nazionale dei servizi (CNS).
Avvertenza. Non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la
sola prima parte del PIN. Inoltre, anche se è possibile presentare la domanda online con
il PIN ordinario, per l’erogazione dell’indennità il richiedente deve convertire il PIN
online in PIN dispositivo tramite la funzione “Converti PIN”.
Coloro che non sono in possesso delle credenziali possono fare richiesta del PIN all’INPS o di
SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider
accreditati (www.spid.gov.it).
Erogazione dei bonus
Per servizi di baby-sitting
I bonus sono erogati dall’INPS mediante il Libretto Famiglia (articolo 54-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50).
A tal fine i beneficiari devono registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS,
nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link.
Analogamente i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting devono registrarsi come prestatori
sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali.
Successivamente alla registrazione e alla concessione del bonus da parte dell’INPS, il genitore
beneficiario deve “appropriarsi” del bonus tramite Libretto Famiglia entro 15 giorni (solari) dalla
ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.
Possono essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5
marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 che siano rendicontate nell’apposita procedura entro il 31
dicembre 2020.
Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia
Il bonus può essere utilizzato parzialmente o per tutto l’importo complessivamente spettante al
netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per
essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia.
Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su
libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste,
secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente. A tal riguardo l’NPS ricorda
che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, deve corrispondere al
soggetto beneficiario.
Nella domanda vanno indicati la ragione sociale, la partita IVA (o il codice fiscale) nonché il tipo
di struttura che ospita il minore, selezionando tra i seguenti codici identificativi:
Centri e attività diurne (L);
Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
Ludoteche (L1);
Centri di aggregazione sociale (LA2);
Centri per le famiglie (LA3);
Centri diurni di protezione sociale (LA4);
Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
Asilo Nido (LB1);