A partire dal 1° luglio imprese e i liberi professionisti, con ricavi o compensi fino a 400.000 euro, che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, possono fruire di un credito d’imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate verso consumatori finali. Il bonus potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente, secondo il principio di cassa.
Commissioni
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Per commissione deve intendersi “la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di commissione i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.
Modalità per fruire del credito d’imposta
Le banche o gli operatori finanziarii che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio. Inoltre, dovranno inviare agli esercenti, tramite posta elettronica certificata o nell’on-line banking, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, un’apposita comunicazione con l’indicazione dei seguenti dati:
– il codice fiscale dell’esercente;
– il mese e l’anno di addebito;
– il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
– il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
– l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
– l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente (secondo il principio di cassa).