Attività commerciali: sanzioni per violazioni norme anti-Covid

La Guardia di Finanza ha messo a punto un prontuario, che individua gli illeciti e le sanzioni per le attività commerciali che non rispettano le norme anti-contagio.

Si tratta di 5 pagine di tabelle nelle quali vengono elencate le violazioni contestabili alle persone fisiche, alle attività commerciali e, infine, quelle relative all’ingresso nel territorio nazionale.

Illeciti

In particolare, con riferimento alle attività commerciali, gli illeciti elencati sono i seguenti:

1. inottemperanza all’obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell’attività dalle ore 8:00 alle ore 21:00 (da oggi chiusura totale);

2. inottemperanza all’obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell’assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

3. inottemperanza all’obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5:00 alle ore 24:00  (da oggi alle 18.00) con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo (da oggi 4). Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00;

4. inottemperanza al divieto di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00;

5. inottemperanza all’obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sanzioni

Pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-covid è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro, senza applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale. Per le attività commerciali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il trasgressore può pagare la misura ridotta di 280 euro, la quale in caso di reiterata violazione della disposizione è raddoppiata.

La reiterazione della violazione comporta il raddoppio anche della sanzione pecuniaria applicata nella misura piena.

I descritti profili sanzionatori saranno tutti da valutare, caso per caso, in concreto rispetto alle singole irrogazioni, anche se non è da escludersi che l’applicazione di istituti come le reiterazioni (articolo 8-bis della legge 689/1981) e del concorso formale (articolo 8 legge 68/1981) possa mitigare il carico sanzionatorio.

Una efficacia ulteriore può essere collegata alla chiusura temporanea dell’esercizio.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali fino al 31 dicembre

Il prossimo 31 dicembre 2020 (salvo proroghe) scadono i termini per usufruire del credito di imposta pari al 6% per investimenti in beni strumentali nuovi.

Al credito di imposta possono accedere:

  • Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di appartenenza;
  • I professionisti.

Il credito d’imposta è riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali con le seguenti caratteristiche:

  • Devono essere beni strumentali nuovi;
  • Devono essere acquistati entro il 31/12/2020, oppure entro il 30/06/2021 a condizione che:
    • L’ordine sia effettuato entro il 31/12/2020;
    • Siano stati versati acconti pari almeno al 20% entro il 31/12/2020.
  • Devono essere strumentali all’attività d’impresa o all’attività professionale;
  • Le fatture emesse devono contenere l’espresso riferimento alla norma della legge di Bilancio che ha istituito l’agevolazione.

Rientrano per esempio nell’agevolazione l’acquisto di attrezzature, macchinari, impianti specifici e generici, mobili ed arredi, macchine d’ufficio, mezzi di trasporto con immatricolazione autocarro.

Sono specificamente esclusi dall’agevolazione:

  •  le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli;
  • I fabbricati e le costruzioni.

Il credito d’imposta è pari al 6% del costo del bene, comprensivo dei costi accessori e verrà fruito mediante compensazione con modello F24 in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’esercizio 2021.

Esempio di risparmio:

Si ipotizzi che l’impresa nel 2020 effettui investimenti in beni strumentali nuovi  per 10.000,00 Euro.

Il credito spettante sarà pari al 6% di 10.000,00 Euro, ossia 600,00 Euro.

Il credito potrà essere usato in compensazione in F24 negli esercizi 2021-2022-2023-2024-2025, in 5 quote da 120,00 Euro cadauna.

Nota bene: recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento circa la corretta indicazione della norma in fattura. Qualora la fattura elettronica non riporti l’indicazione della norma in questione, la fattura può essere regolarizzata in 2 modi:

  1. Attraverso la stampa cartacea e la regolarizzazione a penna del documento;
  2. Attraverso l’emissione da parte del fornitore di una nota di credito e di una successiva ri-emissione della fattura elettronica contenente la dicitura richiesta.

Su questo aspetto sono state sollevate delle perplessità per le quali si attendono ulteriori chiarimenti.

Cash-back in arrivo dal 1° dicembre 2020

Pronto il cashback del 10% sugli acquisiti elettronici

Di fianco all’avvio della lotteria degli scontrini a partire dal 1° gennaio 2021 il Garante della Privacy ha dato il via libera anche al cd. cashback, ossia il rimborso del 10% delle spese effettuate utilizzando strumenti elettronici.

Il meccanismo del cashback – La Legge di bilancio 2020 introduce una forma di rimborso in denaro a favore dei soggetti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

È stato quindi disposto che il rimborso ammonterà al 10% delle operazioni effettuate all’interno di un semestre, con un minimo di 50 operazioni nel medesimo periodo di tempo. Ciascun beneficiario potrà ricevere un rimborso massimo di 150 euro per semestre, corrispondenti ad operazioni per un ammontare complessivamente pari a 1.500 (300 euro per anno, per un massimo di 3.000 euro di transazioni elettroniche).

Grazie all’ok del Garante della Privacy, la misura sarà quindi operativa a partire dal 1° dicembre e potrà essere fruita mediante l’utilizzo della App IO (la stessa di quella relativa alla fruizione del bonus vacanze), o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento.

Per ciascuna operazione elettronica effettuata, la società che gestisce la transazione trasmetterà al Sistema cashback i dati (data e importo dell’acquisto) che verranno utilizzati al termine di ogni semestre per il calcolo del rimborso spettante. Quest’ultimo verrà accreditato sul conto corrente individuato dal codice IBAN registrato dall’aderente al momento dell’adesione al programma, o in un momento successivo.

A ciò si aggiunge il maxipremio finale per i primi 100.000 acquirenti che avranno effettuato il maggior numero di operazioni utilizzando metodi di pagamento elettronici.

Dal 1° ottobre l’INPS non rilascerà più i PIN. Si accederà ai servizi solo con SPID.

A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS interromperà definitivamente le procedure di rilascio del PIN per l’accesso telematico ai servizi dell’Istituto.La nuova procedura, valida per tutti i soggetti che vogliono utilizzare il sistema telematico dell’Istituto, richiederà infatti il possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Questa fase di passaggio sarà comunque graduale in quanto:- saranno comunque rilasciati i nuovi PIN soltanto agli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPIDe per i soli servizi loro dedicati: minori di 18 annipersone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, per i soli servizi loro dedicati;- i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.Gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul portale INPS sono i seguenti:· Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)· Carta d’Identità Elettronica (CIE)· Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Passaggio da PIN a SPID

Per chi già possiede il PIN, come specificato dall’INPS , è prevista una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto.Il passaggio da PIN a SPID non ha effetti sul servizio di PIN temporaneo. Gli utenti che accedono ai servizi INPS attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la funzionalità “PIN TELEFONICO” presente su MyInps è possibile scegliere di generare un PIN temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.

Modalità di richiesta dello SPID

Per richiedere SPID è necessario rivolgersi ad uno dei tanti Identity Provider autorizzati e seguire i vari step per l’identificazione.Per la richiesta dell’identità digitale è necessario essere in possesso di (per soggetti residenti):

– un indirizzo email attivo;- un numero di telefono;

– un documento di Identità valido;

– la tessera sanitaria con codice fiscale

Per completare l’attivazione delle credenziali è necessario il riconoscimento dell’utente che può avvenire in 2 modi:- tramite webcam: un operatore verifica l’identità del richiedente nel corso di una videochiamata che può avvenire tramite un pc, tablet o dispositivo mobile munito di una webcam.- tramite documenti digitali di identità: il richiedente viene identificato mediante la propria firma digitale o la propria Carta Nazionale dei Servizi utilizzando gli appositi lettori collegati al pc.