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Rivarolo Canavese

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Assegno Unico per i figli

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta in parti uguali ai genitori. E’ corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, oppure, su richiesta, in parti uguali ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta al genitore affidatario (salvo accordo diverso tra i genitori).

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedete/i deve possedere i seguenti requisiti:

a)Cittadinanza italiana o di uno stato UE, o titolare di permesso di soggiorno in uno stato UE per motivi di lavoro, con durata di almeno 6 mesi;

b)Assoggettamento al pagamento delle imposte in Italia;

c)Residenza e domicilio in Italia

d)Residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato pari ad almeno 6 mesi.

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:

– per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);

– per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;

– per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;

– per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) ISEE non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile spetta:

a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

In mancanza dell’indicatore ISEE spetta la somma minima mensile (la stessa riconosciuta presentando un ISEE pari o superiore a 40.000 Euro):

-50,00 Euro al mese per ogni figlio minorenne

-25,00 Euro al mese per ogni figlio maggiorenne

Per contro, l’Assegno Unico andrà a sostituire alcune agevolazioni che pertanto saranno soppresse:

-detrazioni per figli a carico;

-premio nascita da 800,00 Euro;

-bonus bebè per i primi 12 mesi di vita;

-assegni al nucleo familiare;

-assegno temporaneo.