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Circolari

Opzione donna anche nel 2022

Proroga opzione donna
La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna è estesa alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Possono conseguire il trattamento pensionistico in esame le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome, con disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.


Decorrenza del trattamento pensionistico

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Assegno Unico per i figli

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta in parti uguali ai genitori. E’ corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, oppure, su richiesta, in parti uguali ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta al genitore affidatario (salvo accordo diverso tra i genitori).

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedete/i deve possedere i seguenti requisiti:

a)Cittadinanza italiana o di uno stato UE, o titolare di permesso di soggiorno in uno stato UE per motivi di lavoro, con durata di almeno 6 mesi;

b)Assoggettamento al pagamento delle imposte in Italia;

c)Residenza e domicilio in Italia

d)Residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato pari ad almeno 6 mesi.

L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:

– per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);

– per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;

– per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;

– per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) ISEE non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione mensile spetta:

a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

In mancanza dell’indicatore ISEE spetta la somma minima mensile (la stessa riconosciuta presentando un ISEE pari o superiore a 40.000 Euro):

-50,00 Euro al mese per ogni figlio minorenne

-25,00 Euro al mese per ogni figlio maggiorenne

Per contro, l’Assegno Unico andrà a sostituire alcune agevolazioni che pertanto saranno soppresse:

-detrazioni per figli a carico;

-premio nascita da 800,00 Euro;

-bonus bebè per i primi 12 mesi di vita;

-assegni al nucleo familiare;

-assegno temporaneo.

Nuovo limite ai pagamenti in contanti dal 1° gennaio 2022

La modifica apportata all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 introduce il nuovo limite a partire dal 1° gennaio 2022, stabilendo che il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore da tale data sarà consentito solo se di importo inferiore a 1.000 euro (massimo 999,99 €).

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge.

Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.

Attenzione: tra le operazioni illecite devono intendersi incluse anche le donazioni e i prestiti, pur se effettuati fra parenti.

Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare la natura dell’operazione, i versamenti ed i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.

Bonus baby-sitting e centri estivi

L’INPS ha fornito alcune specifiche riguardo i soggetti beneficiari dei bonus baby-sitting per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori in didattica a distanza o in quarantena introdotto dal decreto Sostegni. L’importo erogato, pari al massimo a 100 euro settimanali, può essere usufruito tramite il Libretto famiglia oppure per il pagamenti dei servizi resi dai centri estivi. Fino al 30 giugno 2021 è possibile per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena.

Beneficiari e misura del bonus

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

– iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

– medici

– infermieri (inclusi ostetrici);

– tecnici di laboratorio biomedico;

– tecnici di radiologia medica;

– operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.

Bonus centri estivi

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Al momento non è stato specificato se il bonus è fruibile anche per i servizi offerti dai familiari (presumibilmente i nonni) come nella primavera/estate scorsa, oppure se reste in vigore il divieto come dal Decreto Ristori di ottobre.

Lotteria degli scontrini

Lunedì 1 febbraio, è stato il primo giorno della lotteria degli scontrini.

Un provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane, pubblicato il 29 gennaio, ha definito le regole di partecipazione, i pagamenti ammessi alle estrazioni ed i premi in palio.

CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA: solo i privati consumatori, residenti in Italia, che hanno compiuto 18 anni di età, possono partecipare all’estrazione dei premi in denaro messi in palio dalla Lotteria degli scontrini. Non possono quindi partecipare gli acquisti effettuati da aziende o da professionisti.

QUALI ACQUISTI DANNO DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA: concorrono all’estrazione solo gli scontrini che riportano l’importo pagato elettronicamente ed il codice lotteria del cliente. Deve essere premura del negoziante collegare il registratore di cassa al pos, oppure ricordarsi ogni volta di indicare il pagamento elettronico, utilizzando l’apposito tasto. Il provvedimento prevede che se l’importo della spesa è almeno pari ad 1 Euro ed il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, app connesse a circuiti di pagamento), lo scontrino che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni Euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 Euro. Sono esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati online o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Qualora si optasse, in alternativa allo scontrino, all’emissione della fattura, il cliente non avrà diritto a partecipare alla Lotteria.

QUANTO SI VINCE: sono previste diverse estrazioni, e ad ognuna di queste risulterà vincente il cliente che ha fatto l’acquisto e l’esercente che ha effettuato la vendita. La cadenza delle estrazioni è la seguente:

  • Estrazioni settimanali: distribuiranno 15 premi da 25.000 Euro ai clienti e 15 premi da 5.000 Euro ai negozianti;
  • Estrazioni mensili: distribuiranno 10 premi da 100.000 Euro ai clienti e 10 premi da 20.000 Euro ai negozianti;
  • Estrazione annuale: distribuirà 1 premio da 5 milioni di Euro al cliente estratto e 1 milione di Euro al negoziante.

La prima estrazione mensile in programma si terrà il giorno 11 marzo 2021. La comunicazione della vincita avverrà tramite PEC o, in assenza di PEC, tramite raccomandata. Per ritirare i premi ci saranno 90 gg dal ricevimento della comunicazione e si dovrà esibire la prova del pagamento mediante strumenti elettronici (sia da parte del cliente che del venditore).

ALTERNATIVITA’ TRA CODICE LOTTERIA E CODICE FISCALE: si vendono prodotti su cui spetta la detrazione fiscale del 19% (es. ottici, farmacie, ecc.) vige la regola dell’alternatività tra i due codici. Chi vuole partecipare alla lotteria non potrà apporre il codice fiscale per avere la detrazione fiscale, e viceversa.

TICKET PASTO: il pagamento effettuato con i ticket pasto non consente l’accesso alla lotteria

ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA: il software che gestisce i registratori di cassa dovrà essere aggiornato per trasmettere  i dati necessari per la lotteria. Questo adeguamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2021 e permetterà la gestione di alcuni tipi di operazioni commerciali, quali i pagamenti con ticket o voucher, gli sconti, gli acconti, ma nulla aggiungerà ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini.

SEGNALAZIONI AI FINI DELL’ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE: nel caso in cui l’esercente mostrasse rifiuto o resistenza nei confronti del cliente che vuole partecipare alla Lotteria, dal 1 marzo 2021 ogni consumatore potrà segnalare tale circostanza in una apposita sezione del portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Novità del “Decreto Natale”

Il Governo ha pubblicato un ennesimo decreto denominato “Decreto Natale” che stabilisce una nuova serie di restrizioni per tutto il periodo delle festività natalizie.

Infatti, dal 24 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 ci sarà un continuo alternarsi di lockdown totali e timide aperture.

Si è deciso, comunque, di non sposare la linea dura che consisteva in una chiusura totale dal 24 dicembre al 6 gennaio e ciò, molto presumibilmente, per ragioni di opportunità politica, per evitare di dare un colpo di grazia definitivo ad una già provata economia.

E proprio per aiutare il settore della ristorazione che subisce i maggiori danni derivanti dalle nuove norme vengono previsti anche nuovi ristori.

Proviamo a sintetizzare cosa si può fare e cosa no negli ultimi giorni del 2020 e nei primi del 2021.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

Per tutti i giorni prefestivi (vigilie e i sabati) e i festivi (Natale, Santo Stefano, primo dell’anno, befana e domeniche) l’Italia sarà in zona rossa.

Pertanto, è previsto:

– il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

– la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato (vedi allegato), sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;

– la chiusura dei mercati di generi non alimentari;

– la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;

– la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

– la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi.

Infatti, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Si tratta, in definitiva, di una piccola eccezione al divieto di circolazione per permettere, durante i giorni di festa di poter fare visita ai propri cari, evitando il rischio di pericolosi assembramenti.

28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

In tutta Italia si applicano le regole per la zona arancione.

Ciò vuol dire che vige:

– il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);

– la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Quanto agli spostamenti, in zona arancione c’è, in linea generale, il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Il Decreto, però, prevede una eccezione: infatti, saranno consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia.

Nuovi ristori per bar e ristoranti

Il decreto stanzia, infine, 650 milioni di euro (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021) di aiuti economici alle categorie colpite direttamente dalle nuove disposizioni.

Si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione di cui al gruppo Ateco 56 con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020:

  • 561011 – Ristorazione con somministrazione
  • 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 – Ristorazione ambulante
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting
  • 562910 – Mense
  • 562920 – Catering continuativo su base contrattuale
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Ad essi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150.000 euro) di quanto già percepito in passato con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), essendo disposto che tale contributo spetti solo a chi lo ha già ottenuto (e non restituito) in base a tale decreto.

L’accredito avverrà in automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza che gli interessati debbano presentare un’apposita istanza.

Attività commerciali: sanzioni per violazioni norme anti-Covid

La Guardia di Finanza ha messo a punto un prontuario, che individua gli illeciti e le sanzioni per le attività commerciali che non rispettano le norme anti-contagio.

Si tratta di 5 pagine di tabelle nelle quali vengono elencate le violazioni contestabili alle persone fisiche, alle attività commerciali e, infine, quelle relative all’ingresso nel territorio nazionale.

Illeciti

In particolare, con riferimento alle attività commerciali, gli illeciti elencati sono i seguenti:

1. inottemperanza all’obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell’attività dalle ore 8:00 alle ore 21:00 (da oggi chiusura totale);

2. inottemperanza all’obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell’assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

3. inottemperanza all’obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5:00 alle ore 24:00  (da oggi alle 18.00) con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo (da oggi 4). Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00;

4. inottemperanza al divieto di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00;

5. inottemperanza all’obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sanzioni

Pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-covid è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro, senza applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale. Per le attività commerciali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il trasgressore può pagare la misura ridotta di 280 euro, la quale in caso di reiterata violazione della disposizione è raddoppiata.

La reiterazione della violazione comporta il raddoppio anche della sanzione pecuniaria applicata nella misura piena.

I descritti profili sanzionatori saranno tutti da valutare, caso per caso, in concreto rispetto alle singole irrogazioni, anche se non è da escludersi che l’applicazione di istituti come le reiterazioni (articolo 8-bis della legge 689/1981) e del concorso formale (articolo 8 legge 68/1981) possa mitigare il carico sanzionatorio.

Una efficacia ulteriore può essere collegata alla chiusura temporanea dell’esercizio.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali fino al 31 dicembre

Il prossimo 31 dicembre 2020 (salvo proroghe) scadono i termini per usufruire del credito di imposta pari al 6% per investimenti in beni strumentali nuovi.

Al credito di imposta possono accedere:

  • Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di appartenenza;
  • I professionisti.

Il credito d’imposta è riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali con le seguenti caratteristiche:

  • Devono essere beni strumentali nuovi;
  • Devono essere acquistati entro il 31/12/2020, oppure entro il 30/06/2021 a condizione che:
    • L’ordine sia effettuato entro il 31/12/2020;
    • Siano stati versati acconti pari almeno al 20% entro il 31/12/2020.
  • Devono essere strumentali all’attività d’impresa o all’attività professionale;
  • Le fatture emesse devono contenere l’espresso riferimento alla norma della legge di Bilancio che ha istituito l’agevolazione.

Rientrano per esempio nell’agevolazione l’acquisto di attrezzature, macchinari, impianti specifici e generici, mobili ed arredi, macchine d’ufficio, mezzi di trasporto con immatricolazione autocarro.

Sono specificamente esclusi dall’agevolazione:

  •  le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli;
  • I fabbricati e le costruzioni.

Il credito d’imposta è pari al 6% del costo del bene, comprensivo dei costi accessori e verrà fruito mediante compensazione con modello F24 in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’esercizio 2021.

Esempio di risparmio:

Si ipotizzi che l’impresa nel 2020 effettui investimenti in beni strumentali nuovi  per 10.000,00 Euro.

Il credito spettante sarà pari al 6% di 10.000,00 Euro, ossia 600,00 Euro.

Il credito potrà essere usato in compensazione in F24 negli esercizi 2021-2022-2023-2024-2025, in 5 quote da 120,00 Euro cadauna.

Nota bene: recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento circa la corretta indicazione della norma in fattura. Qualora la fattura elettronica non riporti l’indicazione della norma in questione, la fattura può essere regolarizzata in 2 modi:

  1. Attraverso la stampa cartacea e la regolarizzazione a penna del documento;
  2. Attraverso l’emissione da parte del fornitore di una nota di credito e di una successiva ri-emissione della fattura elettronica contenente la dicitura richiesta.

Su questo aspetto sono state sollevate delle perplessità per le quali si attendono ulteriori chiarimenti.

Cash-back in arrivo dal 1° dicembre 2020

Pronto il cashback del 10% sugli acquisiti elettronici

Di fianco all’avvio della lotteria degli scontrini a partire dal 1° gennaio 2021 il Garante della Privacy ha dato il via libera anche al cd. cashback, ossia il rimborso del 10% delle spese effettuate utilizzando strumenti elettronici.

Il meccanismo del cashback – La Legge di bilancio 2020 introduce una forma di rimborso in denaro a favore dei soggetti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

È stato quindi disposto che il rimborso ammonterà al 10% delle operazioni effettuate all’interno di un semestre, con un minimo di 50 operazioni nel medesimo periodo di tempo. Ciascun beneficiario potrà ricevere un rimborso massimo di 150 euro per semestre, corrispondenti ad operazioni per un ammontare complessivamente pari a 1.500 (300 euro per anno, per un massimo di 3.000 euro di transazioni elettroniche).

Grazie all’ok del Garante della Privacy, la misura sarà quindi operativa a partire dal 1° dicembre e potrà essere fruita mediante l’utilizzo della App IO (la stessa di quella relativa alla fruizione del bonus vacanze), o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento.

Per ciascuna operazione elettronica effettuata, la società che gestisce la transazione trasmetterà al Sistema cashback i dati (data e importo dell’acquisto) che verranno utilizzati al termine di ogni semestre per il calcolo del rimborso spettante. Quest’ultimo verrà accreditato sul conto corrente individuato dal codice IBAN registrato dall’aderente al momento dell’adesione al programma, o in un momento successivo.

A ciò si aggiunge il maxipremio finale per i primi 100.000 acquirenti che avranno effettuato il maggior numero di operazioni utilizzando metodi di pagamento elettronici.

Dal 1° ottobre l’INPS non rilascerà più i PIN. Si accederà ai servizi solo con SPID.

A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS interromperà definitivamente le procedure di rilascio del PIN per l’accesso telematico ai servizi dell’Istituto.La nuova procedura, valida per tutti i soggetti che vogliono utilizzare il sistema telematico dell’Istituto, richiederà infatti il possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Questa fase di passaggio sarà comunque graduale in quanto:- saranno comunque rilasciati i nuovi PIN soltanto agli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPIDe per i soli servizi loro dedicati: minori di 18 annipersone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, per i soli servizi loro dedicati;- i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.Gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul portale INPS sono i seguenti:· Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)· Carta d’Identità Elettronica (CIE)· Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Passaggio da PIN a SPID

Per chi già possiede il PIN, come specificato dall’INPS , è prevista una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto.Il passaggio da PIN a SPID non ha effetti sul servizio di PIN temporaneo. Gli utenti che accedono ai servizi INPS attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la funzionalità “PIN TELEFONICO” presente su MyInps è possibile scegliere di generare un PIN temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.

Modalità di richiesta dello SPID

Per richiedere SPID è necessario rivolgersi ad uno dei tanti Identity Provider autorizzati e seguire i vari step per l’identificazione.Per la richiesta dell’identità digitale è necessario essere in possesso di (per soggetti residenti):

– un indirizzo email attivo;- un numero di telefono;

– un documento di Identità valido;

– la tessera sanitaria con codice fiscale

Per completare l’attivazione delle credenziali è necessario il riconoscimento dell’utente che può avvenire in 2 modi:- tramite webcam: un operatore verifica l’identità del richiedente nel corso di una videochiamata che può avvenire tramite un pc, tablet o dispositivo mobile munito di una webcam.- tramite documenti digitali di identità: il richiedente viene identificato mediante la propria firma digitale o la propria Carta Nazionale dei Servizi utilizzando gli appositi lettori collegati al pc.