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Rivarolo Canavese

Corso Torino 1, 10086 (TO)

Circolari

Credito d’imposta del 30% su commissioni per pagamenti elettronici.

A partire dal 1° luglio imprese e i liberi professionisti, con ricavi o compensi fino a 400.000 euro, che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, possono fruire di un credito d’imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate verso consumatori finali. Il bonus potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente, secondo il principio di cassa.

Commissioni

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate, in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Per commissione deve intendersi “la commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano nella definizione di commissione i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.

Modalità per fruire del credito d’imposta

Le banche o gli operatori finanziarii che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio. Inoltre, dovranno inviare agli esercenti, tramite posta elettronica certificata o nell’on-line banking, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, un’apposita comunicazione con l’indicazione dei seguenti dati:

– il codice fiscale dell’esercente;

– il mese e l’anno di addebito;

– il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

– il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;

– l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;

– l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente (secondo il principio di cassa).

Super-bonus 110%. Prime indicazioni operative.

In attesa dei decreti attuativi che definiranno nel dettaglio le modalità operative di fruizione del Super-bonus 110%, sono stati approvati diversi emendamenti che hanno modificato l’articolo 119 del Decreto Rilancio, che regola gli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico.

Gli interventi trainanti – Una delle modifiche apportate riguarda i limiti di spesa degli interventi c.d. “trainanti”, i quali sono stati variati in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. In particolare, la detrazione nella misura del 110% è applicabile per le spese sostenute al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Con tale modifica il problema dell’unico proprietario possessore delle unità immobiliare che compongono l’edificio dovrebbe essere superato.

L’asseverazione – Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Inoltre, per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Con le modifiche apportate, l’asseverazione può essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Bonus baby-sitter e centri estivi.

A chi spettano
I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia spettano,
nel periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, alle seguenti categorie di lavoratori.
Bonus fino a 1.200 euro
Spettano a:
• dipendenti del settore privato;
• lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS
• lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.
Bonus fino a 2.000 euro
Spettano a:
• lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle
categorie dei medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari.
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare. Pertanto, in
presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i
figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.

I bonus spettano per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età. Il limite d’età è
considerato alla data del 5 marzo 2020 e non si non si applica in riferimento ai figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale.
Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli
affidi preadottivi).
Come presentare la domanda
La domanda di bonus può essere presentata
• sul portale dell’Istituto www.inps.it accedendo al servizio dedicato;
• con il contact center integrato dell’NPS
• utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati (fino alla cessazione dello stato di
emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica).
Per presentare la domanda, il lavoratore deve autenticarsi ai servizi INPS con una delle
seguenti credenziali:
· PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
·Carta nazionale dei servizi (CNS).
Avvertenza. Non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la
sola prima parte del PIN. Inoltre, anche se è possibile presentare la domanda online con
il PIN ordinario, per l’erogazione dell’indennità il richiedente deve convertire il PIN
online in PIN dispositivo tramite la funzione “Converti PIN”.
Coloro che non sono in possesso delle credenziali possono fare richiesta del PIN all’INPS o di
SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider
accreditati (www.spid.gov.it).
Erogazione dei bonus
Per servizi di baby-sitting
I bonus sono erogati dall’INPS mediante il Libretto Famiglia (articolo 54-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50).
A tal fine i beneficiari devono registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS,
nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link.
Analogamente i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting devono registrarsi come prestatori
sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali.
Successivamente alla registrazione e alla concessione del bonus da parte dell’INPS, il genitore
beneficiario deve “appropriarsi” del bonus tramite Libretto Famiglia entro 15 giorni (solari) dalla
ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.
Possono essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5
marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 che siano rendicontate nell’apposita procedura entro il 31
dicembre 2020.
Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia
Il bonus può essere utilizzato parzialmente o per tutto l’importo complessivamente spettante al
netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per
essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia.
Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su
libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste,
secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente. A tal riguardo l’NPS ricorda
che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, deve corrispondere al
soggetto beneficiario.
Nella domanda vanno indicati la ragione sociale, la partita IVA (o il codice fiscale) nonché il tipo
di struttura che ospita il minore, selezionando tra i seguenti codici identificativi:
Centri e attività diurne (L);
Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
Ludoteche (L1);
Centri di aggregazione sociale (LA2);
Centri per le famiglie (LA3);
Centri diurni di protezione sociale (LA4);
Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
Asilo Nido (LB1);

Bonus biciclette, come ottenerlo.

Chi potrà beneficiarne

Le Faq del Ministero dell’Ambiente sottolineano che il beneficio del bonus non è limitato ai soli cittadini di comuni sopra i 50.000 abitanti.Possono, infatti, usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio):- nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti),- nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti),- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,- nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).Il buono mobilità avrà efficacia retroattiva: infatti, potranno beneficiarne tutti coloro che, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della Fase 2 (la data è quella dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020.Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

Quanto vale il “bonus” e per quali mezzi alternativi è possibile utilizzarlo

Il buono mobilità sarà pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500:- per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,- per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel,- per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.Non è ammissibile l’acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.) mentre possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate.

Funzionamento in due fasi

Come spiegato dalle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente, ci saranno due fasi, durante la prima è il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Vediamole più in dettaglio:Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web):- rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare la fattura (il documento giustificativo di spesae non può essere uno scontrino: la fattura può essere rilasciata anche online, anche da un’azienda straniera e anche in lingua inglese, purchè abbia tutte le voci di una fattura italiana) e allegarla all’istanza da presentare mediante l’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale, accedendo tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web):- una volta che l’applicazione web sarà operativa (entro 60 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto Rilancio in GU), ci sarà lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un “buono di spesa digitale” che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica, gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.I buoni di spesa dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.Le Faq ministeriali pongono altresì in evidenza che per la fase 1 si può acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio (basta che venga rilasciata la fattura), mentre nella fase 2, sulla piattaforma sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.

Bonus vacanze, domande dal 1° luglio. Come fare ad ottenerlo.

La procedura, passo-passo per richiedere il bonus vacanze.

Dal 1° luglio 2020 sarà possibile richiedere e spendere il bonus vacanze. Il contributo – introdotto dal decreto Rilancio – potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2020 per soggiorni in Italia in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il bonus potrà essere richiesto solo dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per le strutture turistiche ricettive lo sconto si trasformerà in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione oppure cedibile a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. Cosa serve per fare domanda?Si avvicina il debutto del bonus vacanze. Il contributo da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia potrà essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.Introdotta dall’art. 176 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), l’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.Il bonus, di importo massimo di 500 euro, potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale.Per le strutture turistiche ricettive lo sconto praticato si trasformerà in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione oppure potrà essere ceduto a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative del credito. Lo schema del provvedimento ha ricevuto il parere favorevole dell’Autorità Garante Privacy. In attesa delle indicazioni definitive, è possibile però già da ora iniziare a prepararsi per ottenere il bonus.

Che cos’è

Il bonus vacanze è riconosciuto, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare ed è pari a:- 500 euro per i nuclei familiare composti da tre o più persone;- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;- 150 euro per quelli composti da una sola persona.Il bonus deve essere speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast.

Nota beneIl pagamento del servizio dovrà essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il totale del corrispettivo dovrà essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, nel quale dovrà indicato il codice fiscale del soggetto che fruisce del credito.

Nuclei familiari destinatari

Il primo requisito da controllare ai fini della presentazione della domanda del bonus è quindi l’ISEE del nucleo familiare: il contributo infatti potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) può essere compilata on line utilizzando il servizio dell’INPS. In questo caso occorre essere muniti di PIN dispositivo o SPID oppure può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF. Dal 2020 è possibile presentare la dichiarazione ISEE anche nella modalità precompilata: la DSU precompilata conterrà dati autodichiarati dal cittadino e altri precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Il servizio è disponibile sul sito dell’INPS.

Bonus in formato digitale

Il bonus vacanze sarà digitale. Secondo quanto indicato dallo schema del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che ha ottenuto il via libera dal Garante della privacy, la richiesta dell’agevolazione deve essere presentata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare esclusivamente mediante l’app IO, resa disponibile da PagoPA, e non può essere delegata a soggetti terzi, estranei al nucleo familiare.L’app IO sarà accessibile tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE).La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online rivolgendosi a uno dei seguenti provider del servizio: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim.La scelta dell’identity provider è libera. Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) consentono di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.Per richiederle bisognerà avere a disposizione:- un indirizzo e-mail;- il numero di telefono del cellulare usato normalmente;- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);- la tessera sanitaria con il codice fiscale.I documenti richiesti dovranno essere fotografati o scansionati durante la registrazione e allegati al form da compilare.

Come si fruisce

Il bonus sarà fruibile:- nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).

Ad esempioSe il bonus spettante è pari a 500 euro:- per 400 euro (80%) sarà fruibile sotto forma di sconto sull’importo dovuto alla struttura ospitante;- per 100 euro (20%) sarà fruibile come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.

Agevolazioni per le strutture ospitanti

In base a quanto indicato dallo schema del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha ottenuto il via libera dal Garante della privacy, le strutture turistiche ricettive ospitanti, attraverso un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con diverse modalità di autenticazione (mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia stessa, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate), dopo aver verificare lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile, dovranno confermare, a sistema, l’applicazione dello sconto.Lo sconto praticato sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, in compensazione, mediante il modello F24.Non si applicano il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 né il limite generale di compensabilità di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 (elevato, per il 2020, dal decreto Rilancio da 700.000 a un milione di euro).

In alternativa all’utilizzo diretto, il credito potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.Nel caso si accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e

Contributi a fondo perduto ed altre novità

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale vengono indicate le istruzioni per l’invio delle domande per ricevere il contributo a fondo perduto. Le domande potranno essere inviate dal giorno 15 giugno e non oltre il giorno 13 agosto. Una volta ricevuta l’istanza, l’Agenzia invierà una prima ricevuta di protocollazione ed entro 7 giorni una risposta in cui attesterà o meno l’accoglimento della domanda. Non sono ancora stati specificati i tempi di erogazione del contribuito.
I soggetti che possono richiedere i contributi sono:
– Imprenditori individuali;
– Società di persone (Snc, Sas)
– Società di capitali (Srl, Spa)
I professionisti non possono fare richiesta per questo contributo (coloro che sono iscritti alla Gestione Separata INPS potranno avere, se rispettati i requisiti, il contributo da 1000 Euro erogato dall’INPS).
Requisiti ulteriori per richiedere il contributo sono:
– Ammontare dei ricavi del 2019 inferiori a 5 milioni di Euro;
– Fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai due terzi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019.
Se il soggetto ha iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, il requisito del calo del fatturato non è richiesto.
Il contributo si calcolerà applicando una percentuale alla differenza dell’ammontare dei fatturati e dei corrispettivi (al netto dell’IVA) dei 2 mesi di aprile presi in esame:
– 20% per i soggetti i cui ricavi o compensi 2019 non abbiano superato i 400 mila Euro;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 400 mila Euro ed 1 milione di Euro;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di Euro.
Il contributo riconosciuto avrà un minimo di:
– 1000 Euro per le ditte individuali;
– 2000 Euro per le società.
Il nostro studio, dalla prossima settimana, inizierà in automatico ad effettuare i calcoli e l’invio per tutti i nostri clienti che hanno i requisiti per poter accedere a questo contributo. Provvederemo noi a richiedere i codici IBAN per coloro che hanno diritto al contributo e di cui ne siamo sprovvisti.

Il Decreto rilancio ha previsto un mix di incentivi per l’adozione delle misure di sicurezza anti-Covid da parte di imprese e professionisti. Di seguito analizzeremo le varie misure:
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art.125): questo contributo è rivolto a tutte le imprese ed i professionisti e consiste in un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 per:
– Sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi per la sanificazione;
– Acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI, quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, termoscanner, barriere protettive, detergenti, sanificanti, ecc.
Tutti i dispositivi acquistati, per poter fruire del credito di imposta, devono essere certificati secondo le normative vigenti in materia.
Il credito di imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di acquisto di sostenimento della spesa (quindi indicativamente dalla dichiarazione dei redditi del 2021 per l’anno 2020). Il credito potrà essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA’ APERTE AL PUBBLICO (art.120): viene istituito un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro delle attività aperte al pubblico, alle misure anti-Covid.
Il credito di imposta, la cui dotazione finanziaria complessiva è di 2 miliardi di Euro, potrà essere utilizzato a partire dal 2021 o ceduto a terzi, inclusi banche o intermediari finanziari.
Semplificando, possono accedere a questo incentivo:
– Alberghi;
– Ristoranti;
– Bar;
– Ristorazione senza somministrazione (es. gastronomie)
– Gelaterie e pasticcerie;
– Ristorazione ambulante;
– Catering e mense;
– Agenzie di viaggio
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 Euro in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. La quota di credito non utilizzata nel 2021 non potrà essere utilizzata negli anni successivi.

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.95): è previsto un ulteriore bando Invitalia, riservato alle imprese iscritte alla Camere di Commercio, per le spese sostenute dal 17 marzo in poi, per l’acquisto di DPI, apparecchiature ed attrezzature per la riduzione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro. Al momento il bando non è ancora stato pubblicato.

FINANZIAMENTI A GARANZIA STATALE: i finanziamenti a garanzia statale subiscono una modificazione rispetto alla formulazione originale. Ora possono essere richiesti finanziamenti fino a 30.000 Euro, senza alcuna istruttoria bancaria, e con una durata massima di 120 mesi ed un pre-ammortamento di 24 mesi. In precedenza i limiti erano 25.000 Euro e 72 mesi. Viene concessa anche la possibilità, ai soggetti beneficiari di finanziamenti già concessi, di chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte durante l’iter per la conversione in legge del decreto Liquidità.

NUOVE APERTURE: dal giorno 15 giugno riapriranno le sale giochi, sale scommesse, centri culturali, centri sociali, centri benessere, strutture termali, cinema, teatri.

ECOBONUS 110%: siamo in attesa del provvedimento che definirà nel dettaglio le modalità di fruizione dell’ecobonus 110%. Visto l’alto interesse e le aspettative (forse infondate) che questa norma ha suscitato, dedicherò una mail esclusivamente a questo argomento, non appena verranno chiariti tutti i dubbi, fornendovi un quadro generale di quelle che sono le agevolazioni attuali per coloro che vogliono procedere a ristrutturare la propria abitazione.

RIDUZIONE SOGLIA PAGAMENTI IN CONTANTI: si ricorda che dal giorno 1 luglio, la soglia dei pagamenti in contanti si riduce a 2000,00 Euro. Pertanto potrete effettuare e ricevere pagamenti in contanti per un importo massimo di 1.999,99 Euro.

Credito d’imposta affitti

Sabato 6 giugno è stata emanata la Risoluzione n.32/E dell’Agenzia delle Entrate che istituisce il codice tributo e di fatto dà il via alla fruizione del credito di imposta per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito di imposta spetterà a tutti coloro che hanno pagato i canoni di affitto per immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o destinata all’esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo.

Il credito di imposta spetta a condizione che:

  • Non si abbiano ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di Euro;
  • Sia intervenuta una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta 2019. La verifica andrà fatta mese per mese, pertanto il credito potrebbe spettare solo per alcuni mesi dei tre presi in considerazione.

Il credito spetta nella misura del 60% di quanto effettivamente pagato al locatore.

Particolare attenzione deve essere posta alla tempistica: il credito d’imposta è fruibile esclusivamente nel momento in cui il canone viene pagato, a patto che sia pagato entro l’anno 2020.

Nel caso in cui il canone di locazione sia stato oggetto di una riduzione dovuta ad un accordo tra locatore e conduttore, il credito spetta sempre per il 60% di quanto effettivamente pagato nel corso del 2020 in relazione ai 3 mesi in oggetto.

Il credito spetta anche sui canoni di affitto d’azienda che comprendano almeno un immobile al loro interno. Il credito spettante sarà pari al 30% del pagato.


Coloro che avevano già usufruito del credito d’imposta del decreto “Cura Italia” per il mese di marzo, hanno naturalmente diritto al credito solo per i mesi di aprile e maggio.

Bottega scuola: posti ancora disponibili

Ci sono ancora diversi posti disponibili per il progetto Bottega scuola della Regione Piemonte, che consente ai giovani di vivere l’esperienza di 6 mesi di tirocinio in una impresa dell’Eccellenza artigiana.
L’iniziativa, al riavvio dopo la sospensione forzata dei mesi scorsi, coinvolge le imprese disposte ad insegnare il mestiere artigiano ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che, al momento dell’inizio del tirocinio, abbiano assolto l’obbligo scolastico e che siano disoccupati. Per poter partecipare bisogna essere residenti o domiciliati in Piemonte.
Di seguito l’elenco delle imprese che cercano giovani disponibili a vivere l’esperienza di Bottega scuola.
Per informazioni su come partecipare al progetto :
Inforcoop Ecipa: (informazioni telefoniche dalle ore 10 alle ore 17)
Referenti: Margherita Sciolti e Giovanna Gangarossa
cell. 3914340836
cell. 3371189949
bottegascuolapiemonte@gmail.com

In allegato trovate l’elenco delle aziende con posti disponibili.