Sabato 6 giugno è stata emanata la Risoluzione n.32/E dell’Agenzia delle Entrate che istituisce il codice tributo e di fatto dà il via alla fruizione del credito di imposta per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Il credito di imposta spetterà a tutti coloro che hanno pagato i canoni di affitto per immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o destinata all’esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo.
Il credito di imposta spetta a condizione che:
- Non si abbiano ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di Euro;
- Sia intervenuta una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta 2019. La verifica andrà fatta mese per mese, pertanto il credito potrebbe spettare solo per alcuni mesi dei tre presi in considerazione.
Il credito spetta nella misura del 60% di quanto effettivamente pagato al locatore.
Particolare attenzione deve essere posta alla tempistica: il credito d’imposta è fruibile esclusivamente nel momento in cui il canone viene pagato, a patto che sia pagato entro l’anno 2020.
Nel caso in cui il canone di locazione sia stato oggetto di una riduzione dovuta ad un accordo tra locatore e conduttore, il credito spetta sempre per il 60% di quanto effettivamente pagato nel corso del 2020 in relazione ai 3 mesi in oggetto.
Il credito spetta anche sui canoni di affitto d’azienda che comprendano almeno un immobile al loro interno. Il credito spettante sarà pari al 30% del pagato.
Coloro che avevano già usufruito del credito d’imposta del decreto “Cura Italia” per il mese di marzo, hanno naturalmente diritto al credito solo per i mesi di aprile e maggio.