Bonus baby-sitting e centri estivi

L’INPS ha fornito alcune specifiche riguardo i soggetti beneficiari dei bonus baby-sitting per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori in didattica a distanza o in quarantena introdotto dal decreto Sostegni. L’importo erogato, pari al massimo a 100 euro settimanali, può essere usufruito tramite il Libretto famiglia oppure per il pagamenti dei servizi resi dai centri estivi. Fino al 30 giugno 2021 è possibile per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena.

Beneficiari e misura del bonus

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

– iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

– medici

– infermieri (inclusi ostetrici);

– tecnici di laboratorio biomedico;

– tecnici di radiologia medica;

– operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.

Bonus centri estivi

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Al momento non è stato specificato se il bonus è fruibile anche per i servizi offerti dai familiari (presumibilmente i nonni) come nella primavera/estate scorsa, oppure se reste in vigore il divieto come dal Decreto Ristori di ottobre.

Bonus biciclette, come ottenerlo.

Chi potrà beneficiarne

Le Faq del Ministero dell’Ambiente sottolineano che il beneficio del bonus non è limitato ai soli cittadini di comuni sopra i 50.000 abitanti.Possono, infatti, usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio):- nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti),- nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti),- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,- nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).Il buono mobilità avrà efficacia retroattiva: infatti, potranno beneficiarne tutti coloro che, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della Fase 2 (la data è quella dell’entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020.Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.

Quanto vale il “bonus” e per quali mezzi alternativi è possibile utilizzarlo

Il buono mobilità sarà pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500:- per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,- per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel,- per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.Non è ammissibile l’acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.) mentre possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate.

Funzionamento in due fasi

Come spiegato dalle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente, ci saranno due fasi, durante la prima è il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Vediamole più in dettaglio:Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell’applicazione web):- rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare la fattura (il documento giustificativo di spesae non può essere uno scontrino: la fattura può essere rilasciata anche online, anche da un’azienda straniera e anche in lingua inglese, purchè abbia tutte le voci di una fattura italiana) e allegarla all’istanza da presentare mediante l’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale, accedendo tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web):- una volta che l’applicazione web sarà operativa (entro 60 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto Rilancio in GU), ci sarà lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un “buono di spesa digitale” che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica, gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.I buoni di spesa dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.Le Faq ministeriali pongono altresì in evidenza che per la fase 1 si può acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio (basta che venga rilasciata la fattura), mentre nella fase 2, sulla piattaforma sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.