Bonus baby-sitting e centri estivi

L’INPS ha fornito alcune specifiche riguardo i soggetti beneficiari dei bonus baby-sitting per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori in didattica a distanza o in quarantena introdotto dal decreto Sostegni. L’importo erogato, pari al massimo a 100 euro settimanali, può essere usufruito tramite il Libretto famiglia oppure per il pagamenti dei servizi resi dai centri estivi. Fino al 30 giugno 2021 è possibile per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena.

Beneficiari e misura del bonus

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

– iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;

– personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

– medici

– infermieri (inclusi ostetrici);

– tecnici di laboratorio biomedico;

– tecnici di radiologia medica;

– operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.

Bonus centri estivi

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Al momento non è stato specificato se il bonus è fruibile anche per i servizi offerti dai familiari (presumibilmente i nonni) come nella primavera/estate scorsa, oppure se reste in vigore il divieto come dal Decreto Ristori di ottobre.

Bonus baby-sitter e centri estivi.

A chi spettano
I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia spettano,
nel periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, alle seguenti categorie di lavoratori.
Bonus fino a 1.200 euro
Spettano a:
• dipendenti del settore privato;
• lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS
• lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.
Bonus fino a 2.000 euro
Spettano a:
• lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle
categorie dei medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari.
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare. Pertanto, in
presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i
figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.

I bonus spettano per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età. Il limite d’età è
considerato alla data del 5 marzo 2020 e non si non si applica in riferimento ai figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale.
Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli
affidi preadottivi).
Come presentare la domanda
La domanda di bonus può essere presentata
• sul portale dell’Istituto www.inps.it accedendo al servizio dedicato;
• con il contact center integrato dell’NPS
• utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati (fino alla cessazione dello stato di
emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica).
Per presentare la domanda, il lavoratore deve autenticarsi ai servizi INPS con una delle
seguenti credenziali:
· PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
·Carta nazionale dei servizi (CNS).
Avvertenza. Non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la
sola prima parte del PIN. Inoltre, anche se è possibile presentare la domanda online con
il PIN ordinario, per l’erogazione dell’indennità il richiedente deve convertire il PIN
online in PIN dispositivo tramite la funzione “Converti PIN”.
Coloro che non sono in possesso delle credenziali possono fare richiesta del PIN all’INPS o di
SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider
accreditati (www.spid.gov.it).
Erogazione dei bonus
Per servizi di baby-sitting
I bonus sono erogati dall’INPS mediante il Libretto Famiglia (articolo 54-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50).
A tal fine i beneficiari devono registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS,
nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link.
Analogamente i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting devono registrarsi come prestatori
sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali.
Successivamente alla registrazione e alla concessione del bonus da parte dell’INPS, il genitore
beneficiario deve “appropriarsi” del bonus tramite Libretto Famiglia entro 15 giorni (solari) dalla
ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.
Possono essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5
marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 che siano rendicontate nell’apposita procedura entro il 31
dicembre 2020.
Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia
Il bonus può essere utilizzato parzialmente o per tutto l’importo complessivamente spettante al
netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per
essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia.
Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su
libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste,
secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente. A tal riguardo l’NPS ricorda
che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, deve corrispondere al
soggetto beneficiario.
Nella domanda vanno indicati la ragione sociale, la partita IVA (o il codice fiscale) nonché il tipo
di struttura che ospita il minore, selezionando tra i seguenti codici identificativi:
Centri e attività diurne (L);
Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
Ludoteche (L1);
Centri di aggregazione sociale (LA2);
Centri per le famiglie (LA3);
Centri diurni di protezione sociale (LA4);
Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
Asilo Nido (LB1);