Attività commerciali: sanzioni per violazioni norme anti-Covid

La Guardia di Finanza ha messo a punto un prontuario, che individua gli illeciti e le sanzioni per le attività commerciali che non rispettano le norme anti-contagio.

Si tratta di 5 pagine di tabelle nelle quali vengono elencate le violazioni contestabili alle persone fisiche, alle attività commerciali e, infine, quelle relative all’ingresso nel territorio nazionale.

Illeciti

In particolare, con riferimento alle attività commerciali, gli illeciti elencati sono i seguenti:

1. inottemperanza all’obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell’attività dalle ore 8:00 alle ore 21:00 (da oggi chiusura totale);

2. inottemperanza all’obbligo, per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell’assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

3. inottemperanza all’obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5:00 alle ore 24:00  (da oggi alle 18.00) con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo (da oggi 4). Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00;

4. inottemperanza al divieto di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24:00;

5. inottemperanza all’obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sanzioni

Pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-covid è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro, senza applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale. Per le attività commerciali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il trasgressore può pagare la misura ridotta di 280 euro, la quale in caso di reiterata violazione della disposizione è raddoppiata.

La reiterazione della violazione comporta il raddoppio anche della sanzione pecuniaria applicata nella misura piena.

I descritti profili sanzionatori saranno tutti da valutare, caso per caso, in concreto rispetto alle singole irrogazioni, anche se non è da escludersi che l’applicazione di istituti come le reiterazioni (articolo 8-bis della legge 689/1981) e del concorso formale (articolo 8 legge 68/1981) possa mitigare il carico sanzionatorio.

Una efficacia ulteriore può essere collegata alla chiusura temporanea dell’esercizio.

Contributi a fondo perduto ed altre novità

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale vengono indicate le istruzioni per l’invio delle domande per ricevere il contributo a fondo perduto. Le domande potranno essere inviate dal giorno 15 giugno e non oltre il giorno 13 agosto. Una volta ricevuta l’istanza, l’Agenzia invierà una prima ricevuta di protocollazione ed entro 7 giorni una risposta in cui attesterà o meno l’accoglimento della domanda. Non sono ancora stati specificati i tempi di erogazione del contribuito.
I soggetti che possono richiedere i contributi sono:
– Imprenditori individuali;
– Società di persone (Snc, Sas)
– Società di capitali (Srl, Spa)
I professionisti non possono fare richiesta per questo contributo (coloro che sono iscritti alla Gestione Separata INPS potranno avere, se rispettati i requisiti, il contributo da 1000 Euro erogato dall’INPS).
Requisiti ulteriori per richiedere il contributo sono:
– Ammontare dei ricavi del 2019 inferiori a 5 milioni di Euro;
– Fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai due terzi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019.
Se il soggetto ha iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, il requisito del calo del fatturato non è richiesto.
Il contributo si calcolerà applicando una percentuale alla differenza dell’ammontare dei fatturati e dei corrispettivi (al netto dell’IVA) dei 2 mesi di aprile presi in esame:
– 20% per i soggetti i cui ricavi o compensi 2019 non abbiano superato i 400 mila Euro;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 400 mila Euro ed 1 milione di Euro;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di Euro.
Il contributo riconosciuto avrà un minimo di:
– 1000 Euro per le ditte individuali;
– 2000 Euro per le società.
Il nostro studio, dalla prossima settimana, inizierà in automatico ad effettuare i calcoli e l’invio per tutti i nostri clienti che hanno i requisiti per poter accedere a questo contributo. Provvederemo noi a richiedere i codici IBAN per coloro che hanno diritto al contributo e di cui ne siamo sprovvisti.

Il Decreto rilancio ha previsto un mix di incentivi per l’adozione delle misure di sicurezza anti-Covid da parte di imprese e professionisti. Di seguito analizzeremo le varie misure:
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art.125): questo contributo è rivolto a tutte le imprese ed i professionisti e consiste in un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 per:
– Sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi per la sanificazione;
– Acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI, quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, termoscanner, barriere protettive, detergenti, sanificanti, ecc.
Tutti i dispositivi acquistati, per poter fruire del credito di imposta, devono essere certificati secondo le normative vigenti in materia.
Il credito di imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di acquisto di sostenimento della spesa (quindi indicativamente dalla dichiarazione dei redditi del 2021 per l’anno 2020). Il credito potrà essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA’ APERTE AL PUBBLICO (art.120): viene istituito un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro delle attività aperte al pubblico, alle misure anti-Covid.
Il credito di imposta, la cui dotazione finanziaria complessiva è di 2 miliardi di Euro, potrà essere utilizzato a partire dal 2021 o ceduto a terzi, inclusi banche o intermediari finanziari.
Semplificando, possono accedere a questo incentivo:
– Alberghi;
– Ristoranti;
– Bar;
– Ristorazione senza somministrazione (es. gastronomie)
– Gelaterie e pasticcerie;
– Ristorazione ambulante;
– Catering e mense;
– Agenzie di viaggio
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 Euro in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. La quota di credito non utilizzata nel 2021 non potrà essere utilizzata negli anni successivi.

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.95): è previsto un ulteriore bando Invitalia, riservato alle imprese iscritte alla Camere di Commercio, per le spese sostenute dal 17 marzo in poi, per l’acquisto di DPI, apparecchiature ed attrezzature per la riduzione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro. Al momento il bando non è ancora stato pubblicato.

FINANZIAMENTI A GARANZIA STATALE: i finanziamenti a garanzia statale subiscono una modificazione rispetto alla formulazione originale. Ora possono essere richiesti finanziamenti fino a 30.000 Euro, senza alcuna istruttoria bancaria, e con una durata massima di 120 mesi ed un pre-ammortamento di 24 mesi. In precedenza i limiti erano 25.000 Euro e 72 mesi. Viene concessa anche la possibilità, ai soggetti beneficiari di finanziamenti già concessi, di chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte durante l’iter per la conversione in legge del decreto Liquidità.

NUOVE APERTURE: dal giorno 15 giugno riapriranno le sale giochi, sale scommesse, centri culturali, centri sociali, centri benessere, strutture termali, cinema, teatri.

ECOBONUS 110%: siamo in attesa del provvedimento che definirà nel dettaglio le modalità di fruizione dell’ecobonus 110%. Visto l’alto interesse e le aspettative (forse infondate) che questa norma ha suscitato, dedicherò una mail esclusivamente a questo argomento, non appena verranno chiariti tutti i dubbi, fornendovi un quadro generale di quelle che sono le agevolazioni attuali per coloro che vogliono procedere a ristrutturare la propria abitazione.

RIDUZIONE SOGLIA PAGAMENTI IN CONTANTI: si ricorda che dal giorno 1 luglio, la soglia dei pagamenti in contanti si riduce a 2000,00 Euro. Pertanto potrete effettuare e ricevere pagamenti in contanti per un importo massimo di 1.999,99 Euro.