La modifica apportata all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 introduce il nuovo limite a partire dal 1° gennaio 2022, stabilendo che il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore da tale data sarà consentito solo se di importo inferiore a 1.000 euro (massimo 999,99 €).
Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge.
Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.
Attenzione: tra le operazioni illecite devono intendersi incluse anche le donazioni e i prestiti, pur se effettuati fra parenti.
Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare la natura dell’operazione, i versamenti ed i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.