A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS interromperà definitivamente le procedure di rilascio del PIN per l’accesso telematico ai servizi dell’Istituto.La nuova procedura, valida per tutti i soggetti che vogliono utilizzare il sistema telematico dell’Istituto, richiederà infatti il possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Questa fase di passaggio sarà comunque graduale in quanto:- saranno comunque rilasciati i nuovi PIN soltanto agli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPIDe per i soli servizi loro dedicati: minori di 18 anni, persone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, per i soli servizi loro dedicati;- i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.Gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai servizi offerti sul portale INPS sono i seguenti:· Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)· Carta d’Identità Elettronica (CIE)· Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Passaggio da PIN a SPID
Per chi già possiede il PIN, come specificato dall’INPS , è prevista una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto.Il passaggio da PIN a SPID non ha effetti sul servizio di PIN temporaneo. Gli utenti che accedono ai servizi INPS attraverso le credenziali SPID, CNS o CIE potranno, infatti, continuare a richiedere il PIN telefonico temporaneo utile per la fruizione dei servizi tramite Contact Center. Attraverso la funzionalità “PIN TELEFONICO” presente su MyInps è possibile scegliere di generare un PIN temporaneo la cui validità può essere di un giorno, una settimana, un mese o tre mesi.
Modalità di richiesta dello SPID
Per richiedere SPID è necessario rivolgersi ad uno dei tanti Identity Provider autorizzati e seguire i vari step per l’identificazione.Per la richiesta dell’identità digitale è necessario essere in possesso di (per soggetti residenti):
– un indirizzo email attivo;- un numero di telefono;
– un documento di Identità valido;
– la tessera sanitaria con codice fiscale
Per completare l’attivazione delle credenziali è necessario il riconoscimento dell’utente che può avvenire in 2 modi:- tramite webcam: un operatore verifica l’identità del richiedente nel corso di una videochiamata che può avvenire tramite un pc, tablet o dispositivo mobile munito di una webcam.- tramite documenti digitali di identità: il richiedente viene identificato mediante la propria firma digitale o la propria Carta Nazionale dei Servizi utilizzando gli appositi lettori collegati al pc.
La procedura, passo-passo per richiedere il bonus vacanze.
Dal 1° luglio 2020 sarà possibile richiedere e spendere il bonus vacanze. Il contributo – introdotto dal decreto Rilancio – potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2020 per soggiorni in Italia in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il bonus potrà essere richiesto solo dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per le strutture turistiche ricettive lo sconto si trasformerà in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione oppure cedibile a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. Cosa serve per fare domanda?Si avvicina il debutto del bonus vacanze. Il contributo da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia potrà essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.Introdotta dall’art. 176 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), l’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.Il bonus, di importo massimo di 500 euro, potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale.Per le strutture turistiche ricettive lo sconto praticato si trasformerà in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione oppure potrà essere ceduto a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative del credito. Lo schema del provvedimento ha ricevuto il parere favorevole dell’Autorità Garante Privacy. In attesa delle indicazioni definitive, è possibile però già da ora iniziare a prepararsi per ottenere il bonus.
Che cos’è
Il bonus vacanze è riconosciuto, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare ed è pari a:- 500 euro per i nuclei familiare composti da tre o più persone;- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;- 150 euro per quelli composti da una sola persona.Il bonus deve essere speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast.
Nota beneIl pagamento del servizio dovrà essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il totale del corrispettivo dovrà essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, nel quale dovrà indicato il codice fiscale del soggetto che fruisce del credito.
Nuclei familiari destinatari
Il primo requisito da controllare ai fini della presentazione della domanda del bonus è quindi l’ISEE del nucleo familiare: il contributo infatti potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) può essere compilata on line utilizzando il servizio dell’INPS. In questo caso occorre essere muniti di PIN dispositivo o SPID oppure può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF. Dal 2020 è possibile presentare la dichiarazione ISEE anche nella modalità precompilata: la DSU precompilata conterrà dati autodichiarati dal cittadino e altri precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Il servizio è disponibile sul sito dell’INPS.
Bonus in formato digitale
Il bonus vacanze sarà digitale. Secondo quanto indicato dallo schema del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che ha ottenuto il via libera dal Garante della privacy, la richiesta dell’agevolazione deve essere presentata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare esclusivamente mediante l’app IO, resa disponibile da PagoPA, e non può essere delegata a soggetti terzi, estranei al nucleo familiare.L’app IO sarà accessibile tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE).La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online rivolgendosi a uno dei seguenti provider del servizio: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim.La scelta dell’identity provider è libera. Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) consentono di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.Per richiederle bisognerà avere a disposizione:- un indirizzo e-mail;- il numero di telefono del cellulare usato normalmente;- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);- la tessera sanitaria con il codice fiscale.I documenti richiesti dovranno essere fotografati o scansionati durante la registrazione e allegati al form da compilare.
Come si fruisce
Il bonus sarà fruibile:- nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
Ad esempioSe il bonus spettante è pari a 500 euro:- per 400 euro (80%) sarà fruibile sotto forma di sconto sull’importo dovuto alla struttura ospitante;- per 100 euro (20%) sarà fruibile come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.
Agevolazioni per le strutture ospitanti
In base a quanto indicato dallo schema del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha ottenuto il via libera dal Garante della privacy, le strutture turistiche ricettive ospitanti, attraverso un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con diverse modalità di autenticazione (mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia stessa, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate), dopo aver verificare lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile, dovranno confermare, a sistema, l’applicazione dello sconto.Lo sconto praticato sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, in compensazione, mediante il modello F24.Non si applicano il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 né il limite generale di compensabilità di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 (elevato, per il 2020, dal decreto Rilancio da 700.000 a un milione di euro).
In alternativa all’utilizzo diretto, il credito potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.Nel caso si accerti la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e
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